vincolo di alienazione del fondo rustico è ridotto da 10 a 5 anni


 

art. 11, D.Lgs, 18.05.2001, n. 228

 

Dal 30.06.2001 le agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni da parte di coltivatori diretti (persone che dedicano abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra e che impiegano manodopera familiare non inferiore a un terzo di quella necessaria)

 

Le L. 604/1954, 454/1961 e 590/1965 dispongono che gli acquisti di terreni idonei alla formazione e all’arrotondamento della proprietà coltivatrice scontano l’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa, e l’imposta catastale nella misura dell’uno per cento.

 

La L. 590/65 ha previsto che l’acquirente coltivatore diretto decade dal beneficio in caso di alienazione volontaria o di cessazione della coltivazione diretta, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell’acquisto.

 

L’art. 11, D.Lgs. 228/2001 riduce il vincolo di possesso e di coltivazione diretta del fondo da dieci a cinque anni e stabilisce che il beneficio fiscale rimane applicabile qualora, anche prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, il terreno agricolo venga trasferito o concesso al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, i quali svolgano l’attività agricola di cui all’art. 2135, c.c.

 

La norma non richiede che i familiari beneficiari possiedano la qualifica di coltivatore diretto.

 

Non viene espressamente consentito il passaggio a favore di società costituite fra i familiari che rappresenta un’ipotesi molto frequente, ma ci si potrebbe arrivare in via interpretativa.

 

La rivendita del terreno durante il quinquennio dall’acquisto non comporta la decadenza dai benefici qualora il trasferimento sia effettuato a favore di giovani agricoltori in conseguenza all’attuazione di politiche volte ad agevolare l’insediamento giovanile e il prepensionamento.

 

La norma non dispone che debba sussistere un grado di parentela fra alienante e acquirente del terreno.

 

Norma transitoria

 

In via transitoria, per quanto riguarda la riduzione del vincolo di possesso da dieci a cinque, si ritiene che gli effetti decorrano per i terreni alienati (e non acquistati) dopo il 30.06.2001: infatti, l’atto che fa scattare la decadenza è l’alienazione (art. 7 della L. 604/1954).

 

L’ultimo comma dell’art. 11 contiene una norma transitoria secondo la quale le attenuazioni dei vincoli «si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del decreto».

 

Si opina, da ciò,  che l’abolizione del vincolo decennale si applica anche per il passato senza limiti di tempo.

 

Infatti, il termine «almeno» è un avverbio di quantità ed esprime il livello minimo: la norma transitoria sembra rivolta agli acquisti di terreni effettuati prima del 30.06.1996.

 

Per i terreni acquistati dopo il 30.06.1996 le agevolazioni si applicano, dunque, se il terreno rimane in possesso per almeno un quinquennio in quanto il periodo minimo scade dopo l’entrata in vigore della nuova norma.

 

Per i fondi rustici acquistati prima del 30.06.1996 la riduzione del vincolo decennale è resa efficace dalla norma transitoria ancorché la cessione sia intervenuta prima del 30.06.2001.

 

Ad esempio:

 

Un terreno acquistato nel 1993 e rivenduto o concesso in affitto nel 1999, non comporta il versamento dell’imposta di registro.

Manca a questo riguardo una disposizione che regoli i rapporti pendenti.

Ne consegue che se l’avviso di liquidazione è divenuto definitivo per mancata impugnazione, nulla è rimborsabile al contribuente, mentre coloro che hanno presentato ricorso presso le commissioni tributarie a nostro parere potranno invocare l’annullamento della pretesa fiscale e l’eventuale rimborso delle somme versate.

La norma transitoria non contempla i casi di trasferimento dei terreni a favore del coniuge, dei parenti e affini.

In questa ipotesi, secondo la nuova disposizione, non c’è decadenza dai benefici fiscali, anche se i passaggi intervengono durante il quinquennio dall’acquisto.

Ma questa ipotesi pare non possa avere effetti retroattivi, se l’atto di acquisto è successivo al 30.06.1996

 

 


 

CNN. 01.02.2002, Studio

Est.: Colucci, Forte, Giunchi, Petrelli, Puri

 

La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto

 

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

La correlazione dei due commi, mentre permette di affermare che gli acquisti stipulati prima del 1° luglio 1996 non sono più soggetti a decadenza, sembra importi che il periodo di decadenza decennale permanga per gli acquisti effettuati nel quinquennio precedente l’entrata in vigore della legge; come pure che la esclusione della decadenza per le alienazioni a favore dei soggetti ivi indicati operi soltanto per gli acquisti effettuati in data anteriore di almeno cinque anni la data di entrata in vigore della legge (1° luglio 2001) oltre, ovviamente, a quelli posti in essere dopo tale data.

 

Per inciso, in argomento di decadenza dai benefici in oggetto, si rileva la tendenza, sia nella più recente giurisprudenza che, in parte, nell’amministrazione finanziaria, di interpretazioni normative meno rigide di quelle sostenute in passato.

 

Al riguardo vedansi:

 

Comm. Regionale di Bologna, Sez. XXII, 23.11.2000, n. 269, che stabilisce la non decadenza dei benefici a seguito del decesso del beneficiario;

 

r.m. 2310.2001 n. 165/E, che ritiene non si abbia causa di revoca dei benefici in ipotesi di divisione del fondo.